Impianti da fonti rinnovabili: se manca il piano territoriale la VIA non è obbligatoria

luglio 6, 2009 · Archiviato in Ambiente, Fonti rinnovabili, Fotovoltaico 

tar-toscanaIn assenza del piano territoriale, la VIA non è obbligatoria. Questa la sentenza del TAR Toscana sulla base delle disposizioni relative alla (sub)procedura di verifica di assoggettabilità a Via (allegato V,parte II, del Codice ambientale) e della legge regionale toscana 79/199. In parole povere la costruzione di impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili, in assenza di una pianificazione territoriale - che devono essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità a Via (articolo 12 del Codice ambientale o secondo la rispettiva legge regionale) non produce necessariamente l’esito negativo della verifica e  se il progetto supera questo accertamento, alla luce degli altri elementi indicati dalla legge per determinare la “sensibilità ambientale” delle aree interessate, dovrà essere comunque esclusa l’obbligatorietà della Via.

La conclusione del TAR, conforme all’allegato V del nuovo Codice ambientale, oltre ad eliminare possibili equivoci interpretativi sulle disposizioni relative allo screening  chiarisce come,in assenza della normativa pianificatoria ai fini della sottoposizione a Via di un progetto, le caratteristiche paesaggistico-ambientali dell’a-rea di localizzazione possano essere individuate.
Prendendo in considerazione, ad esempio, alcuni “indicatori” specifici che sono, allo stesso modo, in grado di rivelare la composizione e il valore paesaggistico dell’area.
Il nuovo Codice ambientale, nell’individuare i criteri per uno screening a norma, dispone che la “sensibilità ambientale” delle aree geografiche vada esaminata considerando: a) l’utilizzazione attuale del territorio; b) la ricchezza rela-tiva, la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; c) la capacità di carico dell’ambiente natura-le.
In sintesi, anche se lo scrutinio richiesto è più agevole in presenza di una pianificazione paesaggistico-ambientale del sito di interesse, la sua assenza, così come suggerito dal TAR Toscana, non ostacola la valutazione dello stesso, acquisendo, ad esempio, nel corso della procedura di valutazione, le determinazioni degli enti pubblici competenti in tema di governo del territorio, di tutela del ambiente, e così via.

La sentenza, oltre ad essere in piena armonia con i riferimenti normativi esistenti(Dlgs 152/2006 e legislazione regionale) ha il pregio di equilibrare a pieno le esigenze di tutela ambientale con le necessità dello sviluppo economico.

Commenti

Lascia una risposta